Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge di modifica degli articoli 143 e 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interpreta un'istanza di revisione delle attuali disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, fondata su ragioni che esorbitano l'ambito strettamente giuridico per includere fattori di obiettiva rilevanza sociale e politica.
      L'attuale articolo 143 del citato testo unico prevede che lo scioglimento del consiglio comunale comporti l'automatica cessazione dalla carica di consigliere e di sindaco, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. La proposta in esame, di contro, prevede l'automatica cessazione del sindaco dalla carica solo nei casi di comprovata responsabilità diretta o indiretta dello stesso. Nelle ipotesi di totale estraneità alle ragioni dello scioglimento del consiglio comunale lo stesso sindaco, inoltre, assume le funzioni di commissario straordinario per la gestione dell'ente.
      La ratio della modifica proposta è in linea con i princìpi ispiratori della legge sull'elezione diretta dei sindaci (legge 25 marzo 1993, n. 81), che ha voluto da un lato accentuare l'importanza della volontà popolare e della sua esplicita espressione e dall'altro affermare la separazione funzionale del sindaco dal consiglio. Risulta infatti modificato il precedente regime (che assegnava al consiglio comunale il potere di eleggere il sindaco) attraverso l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco

 

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e l'affermazione del principio di autonomia dello stesso nella composizione dell'esecutivo.
      A sottolineare la volontà del legislatore di creare il massimo e libero legame tra candidato a sindaco ed elettore giova ricordare che la legge prevede il cosiddetto «voto disgiunto», ovvero la possibilità per l'elettore di esprimere due voti, il primo riferito al sindaco e il secondo ad una lista per il consiglio, anche non collegata con il candidato sindaco prescelto. Questo in difformità dal regime previsto dalla stessa legge in ordine all'elezione del presidente della provincia. In questo caso, infatti, l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per un candidato alla carica di consigliere che risulti collegato al candidato alla carica di presidente prescelto.
      Alla luce di queste considerazioni si ritiene giusto e doveroso nei confronti dell'elettorato non legare le sorti del sindaco a quelle del consiglio comunale nel caso di sua totale estraneità ai motivi dello scioglimento.
      La modifica proposta vuole estendere, alla luce del dettato costituzionale (articolo 27), il principio di personalità della responsabilità:

          a) disponendo che il decreto di scioglimento deve contenere in ogni caso le indicazioni nominative degli amministratori e dei consiglieri ritenuti causa diretta dello stesso;

          b) escludendo che la semplice sussistenza di parentele compromettenti possa di per sé costituire causa sufficiente all'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti quando quella parentela non abbia influenzato il risultato elettorale e non condizioni l'espletamento del mandato elettivo da parte del consigliere. Questa esplicitazione si ritiene importante, da un lato, per fronteggiare la cosiddetta «cultura del sospetto», che purtroppo ha preso piede nel nostro Paese, e, al contempo, per individuare e sanzionare i veri responsabili dello scioglimento, per i quali si prevede la facoltà di introdurre nel decreto la sanzione accessoria della preclusione dall'elettorato passivo per un periodo tra i due e i cinque anni;

          c) attribuendo al prefetto, garante dell'ordine pubblico sul territorio, un potere di surroga parziale all'interno dell'assemblea consiliare quando i voti ottenuti da singoli consiglieri non siano stati determinanti ai fini del risultato elettorale finale.

      Lo scioglimento del consiglio comunale rappresenta oggettivamente un atto traumatico ed un grave vulnus al sistema democratico basato sul principio della rappresentanza. Questa considerazione deve perciò indurre il legislatore alla costruzione di un adeguato sistema di garanzie che permetta di riaffermare il valore della legalità, ma anche di difendere il valore del voto popolare, in un sistema equilibrato che veda in armonia democrazia e legalità.
      Tanto nella consapevolezza che lo scioglimento del consiglio comunale debba - comunque - rappresentare, al riparo da qualsiasi ambiguità, una ultima ratio, a fronte della impossibilità di utili e legali soluzioni alternative.

 

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